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CONTO TERMICO ECOBONUS BONUS CASA

CONTO TERMICO

Tutto quello che ti serve, documenti, certificazioni e indicazioni per istituire una pratica "Conto Termico"
  • Conto Termico

    Il Conto Termico incentiva interventi per l'incremento dell'efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili realizzati dai soggetti privati (persone fisiche, condomini e soggetti titolari di reddito di impresa o di reddito agrario) e dalla Pubblica Amministrazione in edifici esistenti e fabbricati rurali esistenti (iscritti al catasto edilizio urbano).

    Grazie al Conto Termico è possibile riqualificare i propri edifici per migliorarne le prestazioni energetiche, riducendo in tal modo i costi dei consumi e recuperando in tempi brevi parte della spesa sostenuta. Con il Decreto MISE 16/02/2016, il Conto Termico è stato rinnovato rispetto a quello introdotto in passato dal D.M. 28/12/2012.

    Oltre a privilegiare gli interventi di piccole dimensioni, sono state ampliate le modalità di accesso e dei soggetti ammessi, e sono stati introdotti nuovi interventi di efficienza energetica. E' stata inoltre rivista la dimensione degli impianti ammissibili e snellita la procedura di accesso diretto agli incentivi per apparecchi con potenza termica utile nominale fino a 35 kW, con caratteristiche già approvate e certificate (Catalogo degli Apparecchi Domestici)In ogni caso, l'incentivo economico erogato dal GSE, non può mai superare il 65% della spesa sostenuta. Per i generatori a condensazione (solo per PA), l'incentivo non può superare il 40% della spesa sostenuta, può passare al 55%, fermo restando i massimali di 3000 € per caldaie con potenza uguale o inferiore a 35 kW e 40.000 € per caldaie con potenza maggiore di 35 kW, se vengono realizzati ulteriori interventi di efficientamento energetico dell'edificio.
    Tutti i modelli relativi alla documentazione da allegare per la richiesta dell’incentivo in Conto Termico sono disponibili nel Portal-Termico, sulla base della specifica richiesta di accesso, al seguente indirizzo: https://www.gse.it/servizi-per-te/efficienza-energetica/conto-termico/modulistica.

    A seconda del beneficiario, le modalità di accesso all’incentivo seguono iter diversi. Per i Privati e le Imprese, l’unica modalità è l’accesso diretto, il soggetto responsabile deve presentare al GSE la richiesta di incentivo, compilando il modulo di domanda sul portale https://applicazioni.gse.it/, entro 
    60 giorni dalla fine dei lavori, specificando il tipo di intervento effettuato e allegando la documentazione attestante le dichiarazioni.

    Gli interventi incentivati per impianti esistenti, sono diversificati a seconda dei soggetti beneficiari, PA o soggetti privati:
    sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con generatori di calore a condensazione (solo per PA) funzionanti a gas naturale "Metano"
    sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzanti pompe di calore elettriche o a gas, anche geotermiche, utilizzanti energia aerotermica, geotermica o idrotermica (con potenza termica utile nominale fino a 2000 kW)
    sostituzione di impianti di climatizzazione invernale o di riscaldamento delle serre e dei fabbricati rurali esistenti a gasolio, olio combustibile o carbone (sono escluse le sostituzioni di impianti a gas) con generatori di calore alimentati da biomassa (con potenza termica nominale fino a 2000 kWt)
    - installazione di collettori solari termici, anche abbinati a sistemi di solar cooling (con superficie solare lorda fino a 2500 m²).
    sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore (in sostituzione di scaldacqua elettrici tradizionali)
    sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con sistemi ibridi a pompa di calore, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione (assemblati in fabbrica o factory made)

    Gli incentivi per le varie tipologie di intervento, sono corrisposti in rate annuali per 2 o 5 anni a seconda dell'intervento.
    Ad esempio, l'incentivo è corrisposto in 2 rate per interventi d’installazione di generatori fino a 35 kW o collettori solari termici di superficie solare lorda fino a 50 m2.
    Per importi fino a 5.000 € è prevista l'erogazione del contributo in un'unica soluzione.
    Gli importi dell'incentivo sono erogati, entro circa 30 giorni successivi al bimestre in cui ricade la data di accettazione della scheda-contratto da parte del GSE, al netto del corrispettivo per la copertura dei costi sostenuti per l’attività d'istruttoria (pari all’1% del valore del contributo totale spettante, fino ad un massimo di 150 €).

    pagamenti delle spese relative all'intervento incentivabile devono essere effettuati tramite bonifico ordinario bancario o postale (riportando nella causale il riferimento al D.M. 16/02/16). Il Conto termico ammette la possibilità di utilizzare anche la carta di credito, per spese sostenute in un unico pagamento fino a 5.000 €.
    Nella fattura emessa dall’impresa esecutrice dei lavori, vanno riportate con chiarezza le seguenti informazioni:
    - N° Fattura e Data di Emissione
    - Elenco dettagliato dei prodotti forniti con indicazione ove richiesto del ritiro e smaltimento generatore/i sostituito/i
    - Rif. D.M. 16/02/16 (tipo di intervento 1.C - 2.B ecc.)
    - Partiva IVA del Soggetto Emittente Beneficiario del pagamento
    - Nominativo del Soggetto Responsabile del pagamento compreso il Codice Fiscale e/o la Partita IVA 

    Il Conto termico ammette la possibilità di utilizzare anche la carta di credito, per spese sostenute in un unico pagamento fino a 5.000 €.

    Informazioni

    Nel sito web del GSE è possibile consultare e scaricare tutte le informazioni utili relative al Conto Termico.

    Link Utili:
    https://www.gse.it/servizi-per-te/efficienza-energetica/conto-termico.
    https://www.gse.it/servizi-per-te/supporto/cessione-crediti.


    DOCUMENTAZIONE INFORMATIVA PER PRATICA CONTO TERMICO

    Prima della telefonata.pdf
    Fatture e Bonifici.pdf
    Documenti da conservare.pdf
    Smaltimento Generatori Sostituiti.pdf
    FAQ Conto Termico.pdf


     

     

     

     

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DETRAZIONI FISCALI

Non perdere le opportunità legate alle detrazioni fiscali.
Le grandi novità introdotte con il Decreto Rilancio 2020, la detrazione fiscale Ecobonus "potenziata" con il Super Bonus fino al 110%. 
La possibilità di Cessione del Credito e dello Sconto in Fattura, applicabili anche alle detrazioni "standard" Ecobonus 50/65% e Bonus Casa 50%.

Qui trovi tutti i documenti, dichiarazioni, certificazioni e informazioni utili per ottenere le detrazioni disponibili.
  • Ecobonus

    Il Decreto Rilancio 2020 con il D.L. n.34 del 19 Maggio 2020 art. 119 (pubblicato in gazzetta ufficiale n.128 il 19/05/2020), convertito in Legge dalla Legge n.77 del 17 Luglio 2020 (pubblicata in gazzetta ufficiale n.180 il 18/07/2020, s.o n.25), ha potenziato le agevolazioni fiscali esistenti, con l'introduzione di una maxi detrazione Super Bonus fino al 110%, per specifici interventi volti al risparmio energetico, a partire dal 1 Luglio 2020 fino al 31 Dicembre 2021 (fino al 30 Giugno 2022 per i soli istituti autonomi case popolari IACP o istituti con le stesse finalità sociali di edilizia residenziale pubblica).
    Non solo, l'art. 121 del sucitato decreto, rende possibile la trasformazione delle detrazioni fiscali, Ecobonus e Bonus Casa, in:
    sconto sconto in fattura (in alternativa al pagamento diretto all'impresa esecutrice dei lavori)
    cessione del credito (verso l'impresa esecutrice dei lavori o ad altri soggetti come istituti di credito, società finanziarie, assicurazioni ecc.) 
    Importante, non sussiste l'obbligo da parte dell'impresa o altro ente, di accettare la richiesta di sconto in fattura o di cessione del credito.
    La cessione del credito può avvenire come credito di imposta anche in compensazione, in 5 rate annuali di pari importo.
    La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno, può essere usufruita negli anni successivi ma non può essere richiesta a rimborso.
    soggetti ammessi al Super Bonus 110% sono, persone fisiche (proprietari, inquilini, usufruttuari o chi ha diritto sull'immobile), condomini e palazzi, istituti case popolari o cooperative di abitazione, enti con finalità IACP (house providing) ed enti "no profit" di utilità sociale e volontariato. 
    Sono escluse, le imprese esercenti arti e professioni, negozi e partite iva, eccetto il caso in cui per lavori sulle parti comuni condominiali, il lavoratore autonomo esercitino attività d'impresa (es. uffici o negozi integrati nell'edificio), all'interno di un condominio con superficie abitativa complessiva >50%.
    Gli immobili ammessi al Super Bonus 110% sono, prime case unifamiliari, seconde case plurifamiliari indipendenti (es. case a schiera), seconde case unifamiliari e plurifamiliari in condominio (es. case a schiera con parti in comune e appartamenti), edifici con vincoli normativi, urbanistici e ambientali, edifici del terzo settore, immobili adibiti a spogliatoi di associazioni sportive dilettantistiche, edifici demoliti e ricostruiti mantenendo la stessa volumetria iniziale (purchè accatastati, abitabili e con impianto termico esistente). Ogni proprietario può portare in detrazione al 110% (se spettante), un massimo di due immobili.
    Sono esclusi, gli immobili commerciali, industriali e abitazioni di tipo signorile (categorie catastali A1, A8 e per A9 se non aperti al pubblico).
    Gli interventi "TRAINANTI" negli immobili esistenti (impianto termico esistente) devono consentire il miglioramento di almeno 2 classi di effiicenza energetica dell'edificio (attestato con APE pre e post intervento, redatta da un professionista abilitato) per poter essere ammessi al Super Bonus 110%, tali interventi sono:
    1) Isolamento termico degli edifici esistenti (almeno il 25% della superficie disperdente lorda) con spesa massima di 50.000 € per edifici unifamiliari o plurifamiliari indipendenti, 40.000 € per edifici da 2 a 8 unità immobiliari, 30.000 € per edifici oltre 8 unità immobiliari (spese moltiplicate per il numero di unità).
    2) Efficientamento Impianti Centralizzati di climatizzazione invernale esistenti, con sostituzione dei generatori obsoleti e installazione di NUOVI impianti di riscaldamento, raffrescamento o produzione acqua calda sanitaria, utilizzando:
    - Caldaie a Condensazione in classe A
    - Pompe di Calore
    - Sistemi Ibridi
    - Scaldacqua a Pompa di Calore  (sostituzione di scaldacqua tradizionali o produzione centralizzata acqua calda sanitaria in alternativa al generatore esistente)
    - Collettori Solari Termici (anche come nuova installazione)
    - Impianti Fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo
    - Impianti di Microcogenerazione
    Spesa massima non superiore a 20.000 € per edifici fino a 8 unità immobiliari,15.000 € per edifici oltre 8 unità immobiliari (spese moltiplicate per il numero di unità). Sono comprese le opere di smaltimento e bonifica impianto sostituito e sostituzione canna fumaria esistente.
    3) Efficientamento Impianti Autonomi di climatizzazione invernale esistenti, con sostituzione dei generatori obsoleti e installazione di NUOVI impianti di riscaldamento, raffrescamento o produzione acqua calda sanitaria, utilizzando:
    - Caldaie a Condensazione in classe A
    - Pompe di Calore
    - Sistemi Ibridi
    - Scaldacqua a Pompa di Calore (sostituzione di scaldacqua tradizionali)
    - Collettori Solari Termici (anche come nuova installazione)
    - Caldaie a Biomassa (anche come nuova installazione ma solo con certificazione 5 stelle per aree non metanizzate e non sottoposte a procedura di infrazione EU per lo sforamento dei limiti di emissione polveri previsti per il rispetto della qualità dell'aria)
    - Impianti Fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo
    - Impianti di Microcogenerazione
    Spesa massima non superiore a 30.000 € per unità immobiliare. Sono comprese le opere di smaltimento e bonifica impianto sostituito e sostituzione canna fumaria esistente.
    Sono ammessi anche altri interventi "SECONDARI o NON TRAINANTI" che combinati con almeno uno degli interventi "TRAINANTI" possono consentire la detrazione Super Bonus 110%, alcuni sono, installazione di serramenti e finestre e installazione di colonnine ricarica veicoli elettrici.
    Qualora non fosse possibile usufruire del Super Bonus 110%, rimangono sempre valide e utilizzabili le detrazioni fiscali "standard" già in essere, Ecobonus 50/65%, Bonus Casa 50% e/o altre, con i loro massimali di spesa o detrazione, ripartita nelle annualità prevista da ogni specifica detrazione.
    La legge di bilancio n.160 del 27/12/2019, ha prorogato al 31 Dicembre 2020 la detrazione fiscale (dall’irpef o dall’ires) “ECOBONUS”, per gli interventi di riqualificazione energetica di immobili ad uso residenziale esistenti. E’ stata confermata la ripartizione in 10 anni della detrazione fiscale e l'iter burocratico previsto, con importo massimo di detrazione, variabile a seconda dell'intervento.
    Per i richiedenti “persone fisiche”, i pagamenti delle spese relative all'intervento devono essere effettuati, tramite bonifico (bancario o postale) "parlante", specifico per la detrazione fiscale Ecobonus o Bonus Casa.
    La detrazione fiscale ECOBONUS 50% o 65% è prevista sia per soggetti privati che per le imprese ed è applicabile a specifici interventi, fra i quali alcuni tra i più importanti ai fini della Riqualificazione Energetica (ex legge 296/06) sono:
    sostituzione dell'impianto di climatizzazione invernale con caldaia a condensazione con efficienza media stagionale almeno pari a quella necessaria per appartenere alla Classe A di prodotto prevista dal regolamento UE n.811/2013 e contestuale abbinamento alla caldaia di un sistema di termoregolazione evoluto (appartenente alla Classe V, VI o VIII) della comunicazione della commissione 2014/C 207/2, con valvole termostatiche “obbligatorie” (obbligo già previsto dalle leggi finanziarie precedenti) nei corpi scaldanti “radiatori” (se presenti nell’impianto termico).
    In presenza di quanto su citato è riconosciuta la detrazione fiscale più elevata pari al 65%. Il limite massimo di detrazione è 30.000 €.
    Importante: per usufruire della detrazione Ecobonus, secondo quanto già previsto dalle leggi finanziarie precedenti, è obbligatoria l'installazione delle valvole termostatiche negli impianti con temperatura media del fluido termovettore maggiore di 45°C (generalmente impianti con radiatori). In assenza della termoregolazione evoluta (almeno Classe V), la detrazione fiscale Ecobonus si riduce al 50%.
    Le caldaie a condensazione con efficienza media stagionale che rientra nei limiti della Classe B, non sono incentivate con ECOBONUS.
    sostituzione dell'impianto di climatizzazione invernale con pompa di calore ad alta efficienza e contestuale messa a punto / equilibratura del sistema di distribuzione (solo se in sostituzione di un generatore di calore esistente. Il limite massimo di detrazione è 30.000 €.
    Importante: qualora venga mantenuto il generatore esistente in integrazione, la detrazione ECOBONUS non verrà riconosciuta.
    sostituzione dell'impianto di climatizzazione invernale con apparecchi ibridi costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro. Il limite massimo di detrazione è 30.000 €.
    sostituzione di scaldacqua tradizionale a gas o elettrico con scaldacqua a pompa di calore per ACSlimite massimo di detrazione 30.000 €.
    installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda, con limite massimo di detrazione 60.000 €.  
    La detrazione prevista per i lavori di risparmio energetico ammessi all’ecobonus è pari al 50% o al 65%, percentuale di detraibilità che sale fino al 75% per i condomini e che se accorpata al sismabonus può arrivare all’85% del totale di importo sostenuto.

    COMUNICAZIONE INTERVENTI ALL’ENEA
    La trasmissione dei dati deve avvenire entro il termine di 90 giorni a partire dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo, tramite l'apposito portale.
    Link utili:
    https://detrazionifiscali.enea.it/
    https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/superbonus-110%25
    https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/aree-tematiche/casa/agevolazioni/agevolazioni-risparmio-energetico
    https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/contatta/assistenza-fiscale

  • Bonus Casa

    La legge di bilancio n.160 del 27/12/2019, ha prorogato al 31 Dicembre 2020 la detrazione fiscale (dall’irpef) “BONUS CASA”, per i contribuenti assoggettati all'imposta sul reddito delle persone fisiche (privati e condomini) per interventi effettuati su singole unità abitative e su parti comuni degli edifici residenziali (condomìni) esistenti.
    L’agevolazione fiscale è applicabile non solo alle manutenzioni ordinarie/straordinarie o alle ristrutturazioni edilizie, ma anche alle "opere finalizzate al risparmio energetico" come, ad esempio, la sostituzione del vecchio generatore con una caldaia ad "alto rendimento", nonché per l'adeguamento degli impianti gas esistenti.
    E’ stata confermata la ripartizione in 10 anni della detrazione fiscale e l'iter burocratico previsto, con importo massimo pari a 96.000 € di spesa ammessa al beneficio per ciascuna unità immobiliare.
    Per i richiedenti, i pagamenti delle spese relative all'intervento devono essere effettuati, tramite bonifico (bancario o postale) specifico ed appositamente previsto per le detrazioni fiscali.

    Ecco alcuni degli interventi principalmente incentivati per impianti esistenti:

    - Sostituzione
     di impianti di climatizzazione invernale esistenti, con generatori di calore a gas o  gasolio che, al 100% della potenza nominale, raggiungono un rendimento utile all’acqua, misurato con metodo diretto, pari o superiore al 90%

    - Sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a gas


    - Sostituzione o Nuova Installazione
     di impianti di climatizzazione invernale esistenti con pompe di calore elettriche o a gas, per la climatizzazione degli ambienti ed eventuale adeguamento dell’impianto, anche in presenza di altri apparecchi esistenti a servizio dell’impianto

    - Sostituzione
     di impianti di climatizzazione invernale con generatori di calore alimentati da
    biomassa
    , a condizione che presentino un rendimento, misurato con metodo diretto, pari o superiore al 70%

    - Installazione di collettori solari termici
    , per impianti di riscaldamento ambienti e/o produzione di acqua calda sanitaria

    - Installazione
     di scaldacqua a pompa di calore

    - Installazione di sistemi ibridi a pompa di calore
    , costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione (factory made)

    COMUNICAZIONE INTERVENTI ALL'ENEA


    Dal 21 novembre 2018 è stato introdotto l'obbligo (retroattivo per il 2018) di comunicare all’ENEA i dati relativi agli interventi di ‘ristrutturazione edilizia’ che comportano risparmio energetico e utilizzo di fonti energetiche rinnovabili.
    La trasmissione dei dati deve avvenire entro il termine di 90 giorni a partire dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo, tramite l'apposito portale.

    L’Agenzia delle Entrate, con Risoluzione n. 46/E del 18/04/19, ha chiarito che la mancata o tardiva trasmissione a ENEA delle informazioni concernenti gli interventi edilizi che comportano risparmio energetico, obbligatoria per legge, non pregiudica il diritto alla Detrazione 50% 
    Bonus Casa.

    Link utili:
    https://detrazionifiscali.enea.it/
    https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/aree-tematiche/casa/agevolazioni/agevolazioni-per-le-ristrutturazioni-edilizie
    https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/contatta/assistenza-fiscale